Fallimento e pignoramento sono due procedimenti diversi e incorrono su azienda e privati quando sorgono situazioni di forte sovraindebitamento. Vengono seguiti entrambi da legali specializzati in affari economici e finanziari. Eccone la differenza.
Cos’è il fallimento
Indice
Il fallimento nell’ordinamento giuridico italiano ha una sua disciplina giuridica autonoma (diritto fallimentare), si tratta di una procedura concorsuale che tende a liquidare il patrimonio di un imprenditore per conto di creditori. La procedura di fallimento inizia con l’accertamento dello stato di insolvenza dell’imprenditore che potrebbe essere anche risolta, salvo concordato preventivo con un processo di superamento della crisi d’impresa attraverso una ristrutturazione aziendale oppure un’amministrazione controllata.
Il diritto fallimentare ha una lunga storia nel nostro ordinamento, si è definito in maniera importante nella seconda metà dell’Ottocento e fino alla Seconda Guerra Mondiale. Dal 2006 stato aggiornato nella disciplina anche grazie a delle cassazioni e all’inquadramento delle procedure nel quadro delle integrazioni legislative comunitarie.
Tribunale fallimentare, giudice delegato e curatore
Il procedimento di fallimento non è sempre dichiarabile e iniziabile, in quanto ci sono dei presupposti soggettivi e oggettivi da dover valutare. E’ il tribunale fallimentare l’organo dove viene dichiarato lo stato di insolvenza per avviare la procedura fallimentare, il giudice pronuncerà i diversi provvedimenti attraverso decreto. Il giudice delegato dal 2006 grazie al D.L n.5 vigila e controlla sulla regolarità della procedura attraverso numerosi compiti.
Il Giudice delegato ha il compito di nominare il curatore fallimentare che ha il compito di provvedere all’amministrazione del patrimoniio fallimentare, il comitato di creditori creato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base di diversi elementi.
Cos’è il pignoramento
Su visionindagini.it vengono sintetizzate alcuni degli effetti del pignoramento citando l’articolo 20 del Codice Penale: “il tribunale, anche d’ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta”.
Container da cantiere
Per definizione quindi, il pignoramento è un atto di espropriazione forzata autorizzata dall’ingiunzione dell’ufficiale giudiziario quando il debitore rimane in stato di indebitamento, astenendosi a qualsiasi soluzione volta a coprire il debito.
Il Pignoramento è disciplinato dall’articolo 491 all’articolo 497 del Codice di Procedura Civile Italiano, Libro III. Il pignoramento può essere fatto su beni mobili, beni immobili, presso terzi.
Prima il precetto, atto di intimidazione al pagamento
Il pignoramento, ovvero l’atto ufficiale giudiziorio, può essere preceduto da un precetto, l’atto di intimidazione con istituto processuale nel ramo civile (art.480 CPC) che avvisa il debitore dell’esecuzione forzata con pignoramento se non vengono “pagati i debiti”. Al precetto si può presentare opposizione, che verrà o accolta o rifiutata.
Recupero crediti
I beni da pignorare possono essere ricercati telematicamente su istanza del creditore, l’Ufficiale giudiziario così come gli esperti di indagini patrimoniale e finanziarie potranno fare ulteriori controlli, soprattutto dove sono presenti molti beni, sono compresi anche i controlli su banche e conti correnti (indagini bancarie o creditizie).
Il rapporto tra fallimento e pignoramento
Il processo di fallimento può portare anche al pignoramento di beni immobiliari esterni alla società e all’impresa che sta fallendo. L’articolo 632 comma 2 del Codice di Procedura Civile, rafforzato da diverse cassazioni degli anni 2018 e 2019, riferisce che “l’esecuzione individuale si trasforma in esecuzione collettiva, i cui effetti sostanziali e processuali decorrono dal pignoramento, sicché il curatore può giovarsi dell’inopponibilità prevista contro gli atti traslativi trascitti posteriormente al pignoramento ma prima della sentenza dichiarativa di fallimento“.
(Fonte: iusletter.com)
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