La congiuntura economica attuale risente ancora degli effetti della crisi finanziaria che sta mettendo a dura prova le economie più avanzate. Se da un lato l’accesso al credito si fa sempre più difficile, dall’altro chi ha ottenuto in passato mutui e prestiti non sempre è in grado di rimborsare con regolarità quanto finanziato dalle banche.
Per questo motivo, il Ministero dell’Economia ha rinnovato anche per il 2013 il finanziamento del fondo di solidarietà, che interviene a sostegno delle famiglie in difficoltà nel rimborso del mutuo per la prima casa.
Il fondo di solidarietà: A chi si rivolge
Indice
Il fondo di solidarietà è gestito dal Consap e permette ai mutuatari che rispettano determinati requisiti di sospendere i pagamenti del mutuo fino a un massimo di 18 mesi. Le condizioni per l’accesso sono ben definite: la sospensione dei pagamenti è possibile solo se si è titolari di un mutuo per l’acquisto delle prima casa che abbia un importo non superiore a 250.000 euro, se fino al momento della presentazione della richiesta di accesso al fondo di solidarietà si era provveduto al regolare rimborso del prestito per almeno un anno e se il proprio indicatore ISEE presenta un valore massimo di 30.000 euro. Le difficoltà economiche del richiedente, inoltre, devono essere dovute alla perdita del posto di lavoro (con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato o con contratto di lavoro parasubordinato), alla morte del mutuatario o al riconoscimento di uno stato di invalidità civile grave (non inferiore all’80%) o di handicap. È essenziale che queste situazioni di difficoltà siano intervenute dopo aver stipulato il mutuo e entro tre anni dalla data di richiesta di accesso al fondo.
Quando non è possibile richiedere l’accesso al fondo di solidarietà
Oltre ai requisiti già analizzati, il Consap ha fissato ulteriori norme per disciplinare l’accesso al fondo di solidarietà. Non possono presentare la richiesta, infatti, i mutuatari che abbiano già beneficiato di altri tipi di agevolazioni statali, le famiglie i cui pagamenti sono pendenti da oltre tre mesi e chi ha sottoscritto, contestualmente all’accensione del mutuo, una polizza assicurativa che copre gli stessi rischi tutelati dal fondo di solidarietà. Chi ha già richiesto in passato una sospensione del mutuo può richiederne una seconda, a patto che i due periodi complessivamente non abbiano una durata superiore a 18 mesi.
Cosa fare per presentare l’istanza di sospensione del mutuo
Il modulo di domanda è disponibile nel sito internet del Consap. Deve essere debitamente compilato riportando i dati anagrafici del titolare del mutuo e al modulo devono essere allegati una copia del documento di identità, l’ISEE e la documentazione specifica che attesti il proprio stato di difficoltà. L’istanza deve essere poi presentata alla banca che ha erogato il prestito, a cui spetta il compito di trasmetterla al Consap. Nel caso in cui tutte le condizioni per l’accesso al fondo di solidarietà siano rispettate, entro 15 giorni il Consap rilascerà un nulla osta che farà scattare automaticamente il periodo di sospensione dei pagamenti.
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